Le Porte Antincendio sono considerate una “protezione passiva” per impedire la propagazione dell’incendio.
Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
Tali dispositivi devono essere conformi alle normative vigenti e devono essere muniti di marcatura CE.
Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
Tali dispositivi devono essere conformi alle normative vigenti e devono essere muniti di marcatura CE.
I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del Decreto sono:

